Kontrollen und Feststellungen zur Verwaltung

OIV-VORSCHRIFTEN (Unabhängiges Bewertungsorgan)

Gli Ordini, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge n. 125/2013, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Il comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legge 31.08.2013, n. 101 stabilisce infatti:

“ Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi

· del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4,

· del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica

Estratto del Verbale della nomina del responsabile OIV

VERWALTUNGS- UND RECHNUNGSLEGUNGSPRÜFSTELLEN

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5 August 2024, 15:46